Diritto all’oblio, anche Wikipedia deve rispettare la privacy

Il Garante della privacy: deindicizzare le condanne al di sotto dei due anni

(IMAGOECONOMICA)

 

Anche Wikipedia deve rispettare la disciplina europea, cristallizzata nel Gdpr, sul trattamento dei dati e a tutela della riservatezza. Lo afferma il Garante della privacy che è intervenuto sul punto con provvedimento del 9 maggio. Netta la conclusione: il trattamento dei dati effettuato da Wikipedia è assoggettato alla disciplina del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e ai contenuti pubblicati sull’enciclopedia digitale si applicano le norme sull’attività giornalistica e la manifestazione del pensiero.

La richiesta

A chiedere l’intervento dell’Authority era stato un sacerdote coinvolto in una vicenda giudiziaria che lo aveva visto imputato per i reati di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Vicenda poi conclusa con una pena concordata via patteggiamento tra accusa e difesa. La richiesta, quanto a Wikipedia, era stata quella di rimozione dell’articolo biografico oppure di adozione delle misure di deindicizzazione per il lungo tempo passato che avrebbe affievolito la necessità da salvaguardia del diritto all’informazione.

La difesa di Wikipedia

Wikipedia Foundation, la no profit ideatrice dell’enciclopedia on line, aveva sostenuto, nel corso del procedimento di non essere tenuta al rispetto della disciplina europea sul trattamento dati perché né ha sede né offre un servizio in Europa; sarebbe piuttosto un “host neutrale” che ospita i contenuti inseriti dalla comunità di volontari di riferimento.

Le conclusioni del Garante

Diverse le conclusioni del Garante sull’attività di Wikipedia: non solo essa offre servizi di informazione su una vasta pluralità di argomenti, ma li indirizza anche la mercato europeo, indipendentemente dalla loro gratuità. Lo dimostrano la costante attività di indirizzo e verifica degli standard qualitativi dei contenuti rivolti dalla Fondazione alla comunità e la creazione di versioni del sito dedicate agli utenti di uno o più degli Stati componenti dell’Unione europea. Per il Garante si realizza così quel requisito dell’intenzionalità nell’offerta di servizi che permette di applicare il Gdpr a soggetti stabiliti in Paesi terzi e sanza stabilimento nella Ue.

Diritto all’oblio

Quanto alle richieste dell’interessato, il Garante ha respinto la richiesta di cancellazione, valorizzando l’importanza degli archivi, quelli di testate giornalistiche ma anche quello di Wikipedia, nella ricostruzione degli eventi. Accolta invece la deindicizzazione per effetto della condanna inflitta al sacerdote, al di sotto del limite previsto di due anni.

 

A cura di Giovanni Negri – Il Sole 24 Ore