Il diritto di riservatezza negli istituti scolastici: cosa possono o devono fare gli insegnanti, i genitori e gli studenti?
La riservatezza è un diritto fondamentale che va tutelato in tutti gli ambienti: sul posto di lavoro, in famiglia, in villeggiatura e perfino a scuola. In effetti, il problema della privacy all’interno degli istituti scolastici è molto sentito: basti pensare al fatto che gli insegnanti potrebbero essere messi a conoscenza di informazioni riservate in merito ai propri alunni, informazioni per le quali non è ammessa divulgazione. A ciò si aggiunge la rapida diffusione di smartphone in grado di registrare audio e filmati in pochi secondi. È importantissimo dunque conoscere come funziona la privacy tra i banchi di scuola.
A proposito del diritto alla riservatezza a scuola, è intervenuto direttamente il Garante della privacy, il quale qualche anno fa ha diramato un vero e proprio vademecum , cioè un insieme di regole da seguire affinché, quando si è a scuola, la riservatezza non venga lesa. Se sei un insegnante, uno studente o un semplice appassionato di diritto, prosegui nella lettura: vedremo le principali regole che riguardano la privacy tra i banchi di scuola.
Scuola: privacy e smartphone
Cominciamo ad analizzare il problema della privacy tra i banchi di scuola partendo dal tema più urgente: quello dell’impiego di cellulari in grado di effettuare fotografie e riprese.
Ebbene, secondo il Garante della privacy, l’uso di smartphone e tablet è consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari.
Resta il divieto di diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. Si deve sempre ricordare che la diffusione illecita di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati; se ne vuoi sapere di più su questo argomento, ti rinvio alla lettura dell’articolo Che cosa si rischia per violazione della privacy.
Registrazione di spettacoli e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie realizzate da parenti e genitori durante gli spettacoli, le rappresentazioni, le gite e i saggi scolastici. In queste ipotesi, le immagini devono essere raccolte a fini esclusivamente personali e destinati ad un ambito familiare; nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Compiti in classe e diritto alla riservatezza
Approfondendo ancor più il tema della privacy tra i banchi di scuola, il Garante ha stabilito che non viola la privacy il docente che assegna ai propri alunni lo svolgimento di compiti in classe riguardanti il loro mondo personale. Il problema si pone soprattutto per i temi la cui traccia chiede agli studenti di rivelare alcuni aspetti della propria vita.
Trattandosi di un elaborato personale, nessuna violazione è imputabile all’insegnante che ha assegnato un tema di quella natura. Secondo il Garante, potrebbe commettere illecito l’insegnante che decidesse di leggere alla classe intera il lavoro dell’alunno, qualora le informazioni in esso contenute possano violare la riservatezza del suo autore. In pratica, lo studente che decide di aprirsi al docente potrebbe non volere che quelle informazioni vengano offerte a tutti.
Privacy scuola, pagamento della retta e del servizio mensa
Secondo il Garante, è assolutamente illecito pubblicare sul sito della scuola i nomi degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa.
Ugualmente, è illecita la pubblicazione dei nominativi di coloro che beneficiano gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli.
A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull’accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
Telecamere nelle scuole: sono lecite?
Secondo il Garante, è possibile installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, purché funzionino solo negli orari di chiusura delle scuole e la loro presenza sia debitamente segnalata con cartelli.
Se le telecamere riprendono solamente l’esterno della scuola, il loro angolo visuale deve essere opportunamente delimitato in modo da riprendere ciò che è strettamente necessario per la sicurezza dell’istituto. Le immagini così ottenute devono comunque essere cancellate dopo ventiquattro ore.
Diffusione dei dati personali per inserimento nel mondo del lavoro
Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, gli istituti scolastici, dietro espressa richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali degli alunni.
Privaci voti, scrutini ed esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. E’ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle prove differenziate sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni.
Il trattamento dei dati personali degli studenti
Le scuole devono rendere noti agli studenti e alle loro famiglie, attraverso un’adeguata informativa, i dati che raccolgono e le modalità di utilizzo degli stessi. Si consideri che le scuole utilizzano nella loro attività didattica quotidiana dati sensibili molto importanti: si pensi, ad esempio, alle convinzioni religiose ai fini dell’esonero dall’ora di religione cattolica o per adeguare il servizio mensa, oppure allo stato di salute ai fini dell’esonero dalle ore di educazione fisica, ecc.
Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall’istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.
Fonte: www.laleggepertutti.it