Maggiore tutela della privacy dei cittadini per arginare il fenomeno del telemarketing selvaggio

Possibile inviare comunicazioni commerciali senza bisogno del consenso a indirizzi e-mail raccolti durante la vendita diretta di prodotti o servizi. Il chiarimento arriva da Maurizio Pellegrini, responsabile del registro pubblico delle opposizioni, che in questa intervista a ItaliaOggi Sette spiega le novità attuate (registro delle opposizioni per il marketing cartaceo) e quelle in itinere (revoca universale del consenso a ricevere telefonate pubblicitarie). In ogni caso, anche dopo la riforma europea della privacy (con il regolamento 2016/679, noto come Gdpr), il soft spam è salvo.

Domanda. Come valutare le novità in materia di marketing cartaceo?

Risposta. La legge n. 5/2018, insieme all’estensione dell’opposizione alla posta cartacea e allo tsunami Gdpr, si colloca come una vera e propria riforma del telemarketing, ponendo rimedio alle criticità emerse dalla precedente normativa di riferimento. L’estensione della possibilità di iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni ai numeri di cellulare e a tutti i numeri riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici, permetterà di ampliare la platea degli aventi diritto alla tutela dalle chiamate pubblicitarie dagli attuali 13 milioni di numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici alle circa 120 milioni di numerazioni attive in Italia. La nuova legge introduce importanti novità a tutela della privacy dei cittadini, i quali saranno effettivamente in grado di arginare il fenomeno del telemarketing selvaggio. Prima fra tutte l’annullamento dei consensi precedentemente prestati per finalità pubblicitarie nel momento in cui diventerà effettiva l’iscrizione nel registro. Tale previsione punta a permettere ai cittadini di liberarsi da quelle chiamate commerciali indesiderate per cui il consenso è stato dato senza piena consapevolezza, magari per avere una tessera sconti o la carta fedeltà del supermercato. Ma attenzione: «sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 giorni». Chiaramente i cittadini potranno sempre far valere i diritti di cui agli artt. 15-22 del Gdpr, tra cui l’opposizione al trattamento per fini di marketing diretto, così come sarà sempre possibile successivamente autorizzare i singoli soggetti commerciali alle chiamate pubblicitarie, ma in modo consapevole.

Domanda. A che punto è l’attuazione della legge 5 del 2018 sul telemarketing? È già possibile la revoca a tappeto di tutti i consensi precedentemente rilasciati?

Risposta. La legge n. 5/2018 sarà completamente operativa dopo l’emanazione del regolamento attuativo (ovvero l’aggiornamento del dpr n. 178/2010), in cui saranno definite le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati al nuovo registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing. Data la complessità delle modifiche richieste dalla nuova normativa e la necessità di rivedere le previsioni in seguito all’applicazione del Gdpr, il ministero dello sviluppo economico ha costituito mesi fa un tavolo tecnico partecipato dalle istituzioni, tra cui Garante privacy e Agcom, le associazioni di categoria e l’attuale gestore del servizio, ovvero la Fondazione Ugo Bordoni. Il tavolo tecnico ha avuto il merito di svolgere in modo collaborativo un lavoro molto approfondito, che ha permesso di individuare le soluzioni più opportune ed evitare eventuali criticità future. Nel frattempo è già in vigore l’obbligo di informativa dal titolare all’interessato in caso di cessione a terzi dei dati. Inoltre, da pochi giorni l’Agcom ha stabilito che i call center debbano svolgere la propria attività con il numero in chiaro preceduto dal prefisso 0844 oppure dovranno utilizzare un numero richiamabile, con un sistema automatico attivo 24 ore su 24 che fornirà tutte le informazioni complete relative alla società chiamante. In questo modo gli utenti potranno esercitare i propri diritti, tra cui quello di opposizione al telemarketing. I call center che opteranno per il numero richiamabile dovranno conformarsi alla prescrizione a partire da fine dicembre 2018 (60 giorni dalla pubblicazione della Delibera), mentre per il prefisso occorrerà attendere i tempi tecnici di configurazione. Pertanto stiamo a un buon punto, sebbene i cittadini potranno esercitare il diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie indesiderate verso i cellulari e i numeri fissi non presenti negli elenchi telefonici pubblici attraverso il nuovo registro pubblico delle opposizioni in seguito all’emanazione del regolamento attuativo, che definirà anche i tempi tecnici di implementazione del servizio esteso a tutti. Attualmente è in corso l’iter di approvazione del regolamento attuativo, anche se a oggi non siamo in grado di fornire una stima sui tempi della sua conclusione.

Domanda. Dopo il Gdpr ci sono casi di marketing senza bisogna di consenso e quali?

Risposta. Il Gdpr introduce il concetto di legittimo interesse anche per il marketing diretto, attraverso cui un soggetto può trattare i nostri dati senza bisogno del consenso preventivo «a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento». Lo stesso regolamento individua alcuni esempi di applicabilità. Il discorso però è piuttosto complesso. È bene ricordare, infatti, che il nostro codice privacy richiede il consenso obbligatorio per il marketing tramite strumenti automatizzati e la bozza di regolamento europeo ePrivacy al momento stabilisce che il consenso sia richiesto per tutte le attività di marketing attraverso mezzi di comunicazione elettronica. Una forma di legittimo interesse può ravvisarsi nel cosiddetto «soft spam», ovvero la facoltà di inviare comunicazioni commerciali senza bisogno del consenso a indirizzi e-mail raccolti durante la vendita diretta di prodotti o servizi.

Domanda. Dopo il Gdpr, come deve avvenire il «primo contatto» per chiedere il consenso a mandare successive comunicazioni pubblicitarie?

Risposta. Al di fuori del legittimo interesse, il primo contatto per essere lecito deve basarsi sul consenso preventivo dell’interessato. Le recenti sanzioni del Garante privacy hanno ribadito ancora una volta che non è ammesso effettuare un primo contatto per richiedere il consenso alle comunicazioni di marketing. Eccezion fatta per le numerazioni contenute negli elenchi telefonici, per le quali occorre verificare preventivamente i contatti con il registro pubblico delle opposizioni, e i dati presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, i quali possono essere utilizzati per invio di comunicazioni commerciali direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato.

 

Fonte: Italia Oggi Sette del 12 novembre 2018