I nonni social devono chiedere il consenso dei genitori prima di postare online le foto dei nipotini. Così ha deciso la corte olandese Gederland, che, accogliendo il ricorso della mamma di un minore di 16 anni, ha ordinato a una nonna di rimuovere le foto da Facebook e da Pinterest, fissando una penale giornaliera (50 euro fino a un massimo di 1.000) in caso di ritardo nella cancellazione.
La sentenza del 13 maggio 2020, resa nel giudizio C/05/368427 sostiene che non si può applicare il via libera al trattamento di dati per scopi esclusivamente personali, previsto dal Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr). Il problema è, infatti, fino a che punto possa arrivare la cosiddetta «esimente domestica» e cioè la deroga alle norme sulla privacy (e, quindi, la deroga all’obbligo del preventivo consenso) per i trattamenti per scopi personali.
La sentenza olandese è orientata alla cautela e mette in guardia dal ritenere che postare su un social sia sempre e comunque attività svolta per scopi personali. Questo monito viene lanciato sulla base dell’interpretazione del Gdpr, che è efficace in tutta l’Unione Europea: e proprio la dimensione europea della fonte normativa porta a considerare rilevante in tutta la Ue i precedenti giurisprudenziali sul Gdpr, e ciò a prescindere dalla nazionalità dell’autorità giurisdizionale che li ha emessi.
Nel caso specifico, la corte olandese è stata interpellata dalla mamma di tre minorenni. La mamma ha presentato un ricorso per ottenere la cessazione del caricamento di fotografie su social media da parte della loro nonna, evidentemente particolarmente attiva sulla rete Internet. La mamma ha fatto presente che né a lei né al papà (suo ex partner) la nonna avesse chiesto il benestare.
A questo proposito, va aggiunto che la legislazione olandese di armonizzazione della normativa statale al Gdpr prevede che «postare» foto di minori di 16 anni richiede il preventivo assenso dei genitori. Il problema giuridico, affrontato dal tribunale olandese, concerne la portata dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del Gdpr, noto come «esimente domestica». Questo articolo dice che la normativa sulla privacy (e, quindi, l’obbligo del preventivo consenso) non si applica ai trattamenti di dati effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.
Ci si chiede se questa regola (di esonero dal Gdpr) possa valere quando si postano foto di parenti e amici sull’account social. La Corte olandese ha analizzato il problema e ha fatto alcune constatazioni. Da un lato, si legge nel provvedimento, non si può escludere in assoluto che pubblicare una foto su una pagina Facebook personale possa rientrare in un’attività puramente personale o domestica. Dall’altro lato, però, nella singola vicenda giudiziaria la nonna non ha chiarito come i suoi account siano stati impostati e protetti e non ha dimostrato che sia stata bloccata la possibilità di reperimento delle foto tramite i motori di ricerca generale (come Google); inoltre non si può escludere che le foto inserite possano essere viste da altri o che possano arrivare nelle mani di terzi. In sostanza, la nonna non ha provato di avere il controllo della circolazione delle foto dei nipotini, una volta caricati sulla rete dei social media.
Questi profili hanno convinto i giudici olandesi a ritenere applicabile il Gdpr: da qui l’obbligo per i nonni di chiedere il consenso ai genitori per postare le foto dei nipoti. La pronuncia ha la sua importanza sia perché generalizzabile a tutti i casi in cui si postano sul proprio profilo social foto o video di terzi (non solo parenti); sia, soprattutto, perché interpreta restrittivamente l’articolo 2 Gdpr.
di Antonio Ciccia Messina (Italia Oggi del 23 maggio 2020)
Fonte: www.federprivacy.org