I deputati che hanno chiesto il bonus Covid non possono farsi scudo delle norme a protezione della riservatezza. In altre parole, non possono invocare la privacy per chiedere che il loro nome resti segreto. Lo chiarisce il Garante per la protezione dei dati personali in una nota dell’11 agosto 2020, precisando che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è quindi d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013).
Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti (cfr., ad es., artt. 9 L. 441/1982 e 5 d.l. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2014).
Il Garante contestualmente comunica che sarà aperta una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’Inps rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse.
Fonte: Federprivacy