Sequestro illegittimo del telefonino, va disposta la restituzione delle copie forensi dei dati registrati

Il Tribunale che sancisce la totale illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro del PM, deve a sua volta disporre la restituzione delle copie forensi delle memorie contenenti i dati ivi registrati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38460 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una donna che aveva subito il sequestro di due telefoni cellulari nell’ambito di un procedimento contro ignoti per rivelazione del segreto d’ufficio.

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“II reale obiettivo perseguito dall’istanza di riesame – si legge nella decisione – era, infatti, proprio la restituzione dei dati appresi con l’esecuzione delle copie forensi”. “Ora – prosegue la Corte – dal momento che la ricorrente denuncia nuovamente e vibratamente il carattere onnicomprensivo della misura ablatoria riferita ai dati contenuti nelle copie forensi ancora a disposizione del Pm, si tratta in questa sede di ribadire il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione dei relativi criteri.

Infatti, argomenta ancora la Cassazione, “proprio perché del provvedimento riguardante la massa di dati acquisiti e cioè la realizzazione delle copie forensi delle memorie dei dispositivi telefonici non risultavano noti esiti e modalità esecutive, il Tribunale avrebbe dovuto contestualmente pronunciarsi sulla relativa legittimità, non trincerandosi dietro una inesistente insindacabilità non prevista né dalla legge né desumibile dal sistema”.

Costituiscono, infatti, necessari corollari della affermata illegittimità totale di un provvedimento di sequestro afferente a un dispositivo elettronico “tanto l’illegittimità del sequestro della massa dei dati informatici ivi contenuti, in assenza di preventiva selezione o di indicazione dei relativi criteri, quanto la restituzione all’avente diritto di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del Pubblico Ministero”.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 29 ottobre 2021