Se la biografia non è più attuale il motore di ricerca deve deindicizzare la notizia

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 36021/2023) la “deindicizzazione” dai motori di ricerca dei contenuti presenti sul web rappresenta il punto di equilibrio tra gli interessi in gioco: l’inviolabile riservatezza personale; il diritto di ogni cittadino a sapere chi ha di fronte in metro o a cui affidare i propri figli al nido.

Per la Cassazione va rimarcato che attraverso la deindicizzazione l’informazione non viene eliminata dalla rete, ma può essere attinta raggiungendo il sito che la ospita

La deindicizzazione integra per la Corte la soluzione che, a fronte della legittima volontà, da parte dell’interessato, di essere “dimenticato” per il proprio coinvolgimento in una vicenda del proprio passato, realizza il sano bilanciamento, escludendo le estreme soluzioni che sono astrattamente configurabili: ossia quella di lasciare tutto com’è; e quella di cancellare completamente la notizia dal web rimuovendola addirittura dal sito in cui è localizzata.

Il caso esaminato – L’interessato chiedeva al giudice di accertare il suo diritto all’oblio in relazione ad alcuni articoli pubblicati da una testata online. Chiedeva inoltre la deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli, affinché non comparissero più tra i risultati di ricerche effettuate sul noto motore di ricerca utilizzando il proprio nome, solo o associato ad altre parole chiave. Domandava, infine, la condanna della controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, stimati in ben 51mila euro.

Secondo la Suprema Corte il diritto di ogni persona all’oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all’identità personale, deve essere controbilanciato con il diritto della collettività all’informazione. Qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell’articolo, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest’ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una ‘biografia telematica’ in effetti ormai diversa da quella ‘reale’ ed attuale.

Valore della deindicizzazione – Per la Corte va rimarcato che attraverso la deindicizzazione l’informazione non viene eliminata dalla rete, ma può essere attinta raggiungendo il sito che la ospita (il cosiddetto sito sorgente) o attraverso altre metodologie di ricerca, come l’uso di parole-chiave diverse. In altri termini, con la deindicizzazione viene in discorso la durata e la facilità di accesso ai dati, non la loro semplice conservazione su internet. La neutralità della deindicizzazione operata a partire dal nome dell’interessato rispetto ad altri criteri di ricerca determina la cancellazione di esso dall’elenco dei risultati di ricerca relativi all’interessato, quando la ricerca è, in via generale, effettuata a partire dal suo nome. Di conseguenza, il contenuto resta disponibile se vengono utilizzati altri criteri di ricerca. Peraltro le richieste di deindicizzazione non comportano la cancellazione completa dei dati personali, i quali non vanno cancellati né dal sito di origine né dall’indice e dalla cache del fornitore del motore di ricerca.

L’equilibro tra diritto alla privacy e diritto all’informazione – In tal senso l’equilibrio tra il diritto della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale, può essere soddisfatto assicurando la permanenza dell’articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria nell’archivio informatico; a condizione, però, che l’articolo sia deindicizzato dai siti generalisti.

Similmente, la tutela del diritto consistente nel non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione sul web, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, può trovare soddisfazione anche nella sola deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca. Ciò nel quadro del contemperamento del diritto stesso con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, anche nella prospettiva del diritto di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica.

La Cassazione ha in definitiva ritenuto che la tutela dell’oblio dell’interessato in relazione ad articoli che lo riguardano e pubblicati, a suo tempo, legittimamente, nell’esercizio del diritto di cronaca o di critica o di satira, da una testata online, deve essere ponderata con il diritto della collettività alla propria sicurezza; salvaguardia che può dirsi adeguatamente assicurata, anche in presenza di deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli. Ciò quale rimedio per evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria, così assecondando il diritto della persona medesima a non essere trovata facilmente sulla rete (right not to be found easily).

Fonte: Il Sole 24 Ore – di Pietro Alessio Palumbo

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