La richiesta del green pass non comporta la violazione della riservatezza dei dati sanitari. Lo ha stabilito la Terza sezione del Consiglio di Stato (Pres. Lipari; Est. Fedullo) con l’ordinanza n. 5130 depositata il 17 settembre 2021, respingendo l’appello sollevato da quattro cittadini italiani nei confronti dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 04281/2021, che a sua volta aveva dato loro torto.
Gli appellanti avevano impugnato il Dpcm del 17 giugno 2021 (attuativo del Dl 52/2021) che regola la certificazione verde COVID-19, chiedendone la sospensione e lamentando la lesione della riservatezza sanitaria, il rischio di discriminazioni, nonché il pregiudizio economico per i frequenti tamponi.
Il Cds ha confermato la pronuncia di primo grado “atteso che, da un lato, il prospettato rischio di compromissione della sicurezza nel trattamento dei dati sensibili appare rivestire carattere meramente potenziale”; dall’altro, non vi è alcuna lesione del diritto alla riservatezza sanitaria “dal momento che l’attuale sistema non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus)”.
Inoltre, si legge nella decisione, “il depotenziamento degli strumenti destinati ad operare in modo coordinato … con la campagna vaccinale in corso … determinerebbe un vuoto regolativo foriero, nell’attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini, la grande maggioranza dei quali, peraltro, ha aderito alla proposta vaccinale e ha comunque ottenuto la certificazione verde”.
Del resto, aggiunge il Collegio, “proprio la graduale estensione della certificazione verde ha oggettivamente accelerato il percorso di riapertura delle attività economiche, sociali e istituzionali”.
Il Collegio ha così ribadito le ragioni già precedentemente sostenute. In primis, le contestate prescrizioni del Dpcm impugnato trovano copertura di fonte primaria nel Dl n. 52/2021 (conv. in L. n. 87/2021). Successivamente le prescrizioni stabilite dal Garante privacy “mantengono la loro efficacia nei confronti delle misure applicative di copertura dell’autorità sanitaria nazionale cui spetta il coordinamento delle iniziative occorrenti”.
Terzo, il “green pass rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovrannazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli”.
Infine, “la generica affermazione degli appellanti secondo cui ‘allo stato delle conoscenze scientifiche’ non vi sarebbe piena immunizzazione e quindi si creerebbe un ‘lasciapassare falso di immunità’, si pone in contrasto con ampi e approfonditi studi e ricerche su cui si sono basate le decisioni europee e nazionali volte a mitigare le restrizioni anti covid a fronte di diffuse campagne vaccinali”.
(Fonte: Il Sole 24 Ore del 17 settembre 2021)